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CALPESTARE IL DIRITTO

Ma, poi, quando fa comodo, lo si sbandiera

Sopra al regolamento c’è la legge, sopra alla legge c’è la Costituzione: ma, salendo su, sopra a tutto cosa c’è? Per i cristiani c’è l’Altissimo, per l’ordinamento italiano c’è il Diritto Internazionale (detto anche ”diritto delle genti”), ci sono le Organizzazioni Internazionali, ci sono (art. 11 Costituzione) ”la pace e la giustizia tra le nazioni”. In uno Stato di diritto non è ammissibile ignorare quale sia l’Istanza suprema. L’onere di identificare il Vertice nella gerarchia delle fonti del diritto (pagina 1 di ogni manuale di diritto) non può dunque essere eluso e certamente non è, né può essere, materia per ”tecnici” o per ”addetti ai lavori”.

I “padri costituenti” fecero un lavoro di straordinario pregio.: nella Costituzione italiana tutto si tiene ed ogni principio ed ogni fine si mescola e si bilancia con gli altri: sopra a tutto, però, con chiarezza, i Padri, che di di cultura cristiana erano comunque intrisi – ”Che Iddio acceleri e protegga la resurrezione d’Italia”, così si concludeva, il 15 luglio 1946, il messaggio di insediamento del Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, rivolto all’Assemblea Costituente – posero il diritto internazionale, lo ius gentium (art. 10: ”L’Ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”; art. 11: ”L’Italia .. consente .. alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giusti fra le Nazioni”).

L’Unione Europea, concepita sulla base dell’art. 11 della Costituzione e dunque per servire il diritto internazionale, oggi, nel tempo del mercato globale e del trionfo del diritto internazionale, non riconosce la superiorità del diritto internazionale e chiede agli Stati membri di seguirla in questo moto di ribellione. Superiorem non recognoscens: come Lucifero, l’Unione Europea, il bellissimo angelo concepito con le sembianze della Comunità Economica Europea per servire popoli, mercati, lavoratori e imprese (in una parola, le ”genti” cioè le ”nazioni”), non riconosce più nessuno al di sopra di sè. ”È giurisprudenza costante che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie”, caso C-377/02, 1 marzo 2005). Nel tempo del mercato globale, generato e disciplinato dalle Organizzazioni Internazionali, disconoscere la superiorità, quindi l’esistenza stessa del diritto internazionale (il diritto internazionale, per definizione, o è superiore o ”non è”), significa disconoscere il mondo stesso, prescinderne, astrarne. Il muro eretto dall’UE impedisce all’Italia di essere attraversata dal vento della globalizzazione, che abbatte il potere e conferisce protagonismo alla socialità, alla consuetudine, alla aequitas:

Globalizzazione è un vento invadente originato soprattutto dal Nordamerica angloide, che non porta solo barbarismi e invenzioni nuove ma porta soprattutto in seno alla nostra realtà un tessuto giuridico impregnato di mentalità, costume, valori giuridici propri e naturali al pianeta d’origine ma estranei e dissonanti per il nostro. Nel canale parallelo del diritto della globalizzazione circola una cultura giuridica che, in prevalenza, non è la nostra … Da un punto di vista culturale, il vecchio legalismo formalista massicciamente osservato e accuratamente mitizzato nel pianeta di civil law riceve dal contatto coi filoni globalizzatori un respiro più aperto e uno stimolo a parecchi ripensamenti essenziali.
(Paolo Grossi, oggi giudice costituzionale, 2002)

Spiega il prof. Sabino Cassese, oggi giudice della Corte costituzionale:

Gli Stati sono quasi 200, le organizzazioni internazionali 2.000 … Nell’ultimo quarto di secolo l’ordine giuridico globale ha fatto passi da gigante, per cui il diritto gioca in esso un ruolo determinante … Al centro del sistema vi è il WTO. Attraverso il commercio, questo finisce per regolare – o, meglio, finisce per prestare la sua forza regolatoria – ad autorità diverse, per l’applicazione di regole che riguardano i settori più disparati, dall’ambiente all’agricoltura, alla fauna, alla salute, alla sicurezza alimentare …

Astraendo dal mondo, dalla realtà, dal diritto inter-nazionale e quindi dalle nazioni (genti) stesse, l’UE si può consentire di aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per un intervento statale di sostegno alle imprese del Mezzogiorno, ritenuto incompatibile con le norme dei trattati UE, ma se uno Stato asiatico membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio compra, con fondi totalmente pubblici, e muovendosi tuttavia nel rispetto delle norme internazionali, l’Alitalia oppure la Juventus, l’UE si limita comodamente a riaffermare che: ”È giurisprudenza costante che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie”.

Il mondo comincia e finisce con l’Unione Europea, secondo gli organi comunitari. Emblematica la vicenda del made in: le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio proteggono espressamente (art. IX GATT, “Accordo sulle Regole d’Origine”) la riconoscibilità dell’origine ma la Corte di Giustizia UE, entro lo schema della dichiarata indifferenza dell’UE rispetto al diritto internazionale, può affermare candidamente la propria contrarietà di principio all’indicazione del “made in” in quanto un simile obbligo darebbe ai consumatori “la possibilità di far valere i loro eventuali pregiudizi nei confronti delle merci straniere” (Caso 207/83 e Caso C-325/00). Alcuni coltivano il progetto dello Stato tecnocratico europeo e attendono l’ ”avvento” dell’unificazione europea; sull’altare del volere di tali pochi, la vita di tanti, la stessa Italia, vanno sacrificate: “come la Corte ha avuto occasione di rilevare in vari contesti, il trattato, mediante l’instaurazione di un mercato comune e grazie al ravvicinamento graduale delle politiche economiche degli stati membri , mira alla fusione dei mercati nazionali in un mercato unico aventi le caratteristiche di un mercato interno. Nell’ambito di un siffatto mercato, la marchiatura d’origine rende non solo più difficile lo smercio, in uno stato membro, dei prodotti degli altri stati membri nei settori di cui trattasi; essa ha inoltre l’effetto di frenare l’interpenetrazione economica nell’ambito della comunità, ostacolando la vendita di merci prodotte grazie alla divisione del lavoro fra gli stati membri” (Caso 207/83, Sentenza della Corte di Giustizia delle C.E. del 25 aprile 1985).

”Non c’è avvenire per l’Italia se non nel rifiuto di ogni stanca tentazione di ripiegamento su illusorie e meschine rivendicazioni dell’interesse nazionale e su sterili abbandoni allo scetticismo verso il progetto europeo” (21 maggio 2006, intervento dell’on. Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, alla Manifestazione per il ventesimo anniversario della scomparsa di Altiero Spinelli). ”Penso che quanti di noi credono nella causa dell’Europa unita, possano prepararsi al confronto elettorale con serenità .. traggo la conclusione che la costruzione europea ha ormai delle fondamenta talmente profonde, che si è creata un’interconnessione e compenetrazione così radicata tra le nostre società, tra le nostre istituzioni, tra le forze sociali, i cittadini e i giovani dei nostri paesi, che nulla può farci tornare indietro” (4 febbraio 2014, Discorso dell’On. Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, al Parlamento europeo). “Nessuna difficoltà, certo, a ricordare di aver ricevuto nel mio studio il professor Monti più volte nel corso del 2011 ..: apprezzando in particolare il suo impegno europeistico …Egli appariva allora … una risorsa da tener presente e, se necessario, da acquisire al governo del paese” (10 febbraio 2014, Lettera del Presidente della Repubblica, on. Giorgio Napolitano, al Corriere della sera, “dopo le anticipazioni del libro di Alan Friedman sulla genesi del governo Monti nel 2011”).

Ma, ci si chiede, cosa dicono i giuristi del fatto che l’Unione Europea disconosce la superiorità del diritto internazionale e delle regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio? I più insigni affermano, da tempo, che tale chiusura è inaccettabile (ergo: non dev’essere accettata dalle Strutture pubbliche).

“[I fautori della ‘primauté’ del diritto comunitario] .. peccando ancora una volta di … troppo amore comunitario, essi sono sembrati unicamente ispirati dall’ansia di ‘privilegiare’ a tutti i costi i trattati europei, per farne una sorta di supertrattati, di valore inusitato e di forza irresistibile, in nome non tanto di rigorose valutazioni scientifiche o di indiscutibili dati normativi, quanto di apodittiche proclamazioni di ‘novità’, ‘diversità’, ecc. direttamente connesse alla dichiarata superiorità e assolutezza dei fini politici ultimi perseguiti … [Va] sottolineato che quelle tesi .. finiscono col provocare ingiustificate e pericolose discriminazioni tra le norme internazionali pattizie sotto il profilo della loro efficacia negli ordinamenti statali … Può dunque concludersi che la tendenza della nostra giurisprudenza .. non appare giustificata. Nessun argomento decisivo, invero, risulta provare la pretesa diversità di ‘posizione’ tra le norme immesse nell’ordinamento italiano in osservanza dei trattati internazionali, secondo che ci si riferisca a quelli comunitari o agli altri” (Antonio Tizzano,”Pretesa diversità di effetti del G.A.T.T. e dei Trattati comunitari nell’ordinamento italiano”, 1973). “.. si vuole lasciare alle istituzioni politiche, cioè alla Commissione ed al Consiglio, la interpretazione e più in generale la ‘gestione’ delle norme convenzionali che ci occupano, ieri GATT ed oggi OMC (..) In tali condizioni, auspico pertanto che la Corte riveda almeno parzialmente tale giurisprudenza, in primo luogo, evitando di escludere in modo assoluto e preliminare ogni possibilità di attribuire l’effetto diretto alle norme OMC che lo consentano … In secondo luogo, si dovrebbe, anche indipendentemente dall’effetto diretto, fare in modo da consentire agli Stati membri di contestare la legittimità di atti comunitari rispetto al parametro delle norme OMC. Ritengo invero inaccettabile, questo sì, l’idea che l’idoneità delle norme OMC, e già del GATT, a fungere da parametro della legittimità della norma comunitaria nazionale confliggente sia condizionata all’effetto diretto della norma stessa, così come la Corte di giustizia ha fino ad oggi affermato” (Giuseppe Tesauro, 1997). “Il GATT non è la caricatura di un accordo internazionale, ma è obbligatorio per la Comunità ed i suoi Stati Membri. Esso va quindi preso sul serio dalle istituzioni e dalla Corte” (Everling U., 1996).

L’Unione Europea voleva abrogare le ”nazioni” ma è accaduto l’opposto: le Nazioni, organizzandosi insieme (Organizzazioni Inter-nazionali), hanno abrogato l’Unione Europea (“Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell’aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni?”, Isaia, 14,12)

Karl Marx ha proposto la tesi secondo cui le religioni e le filosofie sarebbero solo sovrastrutture ideologiche di rapporti economici. Ciò non corrisponde totalmente alla verità, si dovrebbe piuttosto parlare di un’influenza reciproca: atteggiamenti spirituali determinano comportamenti economici, situazioni economiche influenzano poi a loro volta retroattivamente modi di vedere religiosi e morali … Che cosa significa tutto questo per il problema dell’Europa? [Il] progetto orientato unilateralmente alla costruzione di una potenza economica di fatto produce da se stesso una specie di nuovo sistema di valori, che deve essere collaudato per saggiarne la sua capacità di durata e di creare futuro
(Joseph Ratzinger, “Europa”, 2004).

Siamo arrivati al bivio, dunque, e dobbiamo scegliere quale strada intraprendere.

Basterà seguire la strada tracciata dai Padri (“La questione sollevata dall’onorevole Bastianetto, perché si accenni all’unità europea, non è stata esaminata dalla Commissione. Però, raccogliendo alcune impressioni, ho compreso che non potrebbe avere l’unanimità dei voti. L’aspirazione all’unità europea è un principio italianissimo; pensatori italiani hanno posto in luce che l’Europa è per noi una seconda patria. E’ parso, però, che anche in questo momento storico, un ordinamento internazionale può e deve andare oltre i confini d’Europa”, Intervento dell’on. Meuccio Ruini, seduta plenaria dell’Assemblea Costituente, sessione pomeridiana del 24 marzo 1947, discussione sul testo dell’art. 11 Cost.) . Questa porterà verso Napoli. La Napoli cattolica (“Se è giusto mettere in luce le grandi disfunzioni economiche e sociali della città, è bene sottolineare che Napoli resta in piedi e continua a sperare, anche grazie al senso del sacro e a un sentimento religioso saldamente radicato. Nonostante la scristianizzazione di parte della nostra popolazione e dei problemi legati al postmoderno e al post-tecnologico, bisogna ammettere che se c’è una metropoli in Occidente che, senza infingimenti, ancora può essere definita cattolica, questa è Napoli. Città aperta al sacro, senza chiusure preconcette, senza conflitti religiosi, senza ghetti o barriere culturali, pervasa da una cattolicità tale che un cinese, in questa terra, si sente prima di tutto napoletano. […] Ritengo che sarebbe troppo banale ridurre la pietà dei napoletani all’esagerazione, alla superstizione, al bigottismo. E, se purificata da alcuni eccessi, fosse invece mistica da esplorare? […] Sfido i benpensanti e i «geometri» della pastorale a rintracciare altrove la potenza della preghiera delle mie vecchierelle che, caricate degli anni, offrono la loro solitudine per la salvezza del mondo e, pur senza troppa erudizione o scienza, anche nel momento della prova, sanno guardare il cielo e ripetere: ‘Lassamme fa’ a Dio!’”, Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli). La Napoli antimoderna (“Io so questo: che i napoletani oggi sono una grande tribù che anziché vivere nel deserto o nella savana, come i Tuareg o i Beja, vive nel ventre di una grande città di mare. Questa tribù ha deciso – in quanto tale, senza rispondere delle proprie possibili mutazioni coatte – di estinguersi, rifiutando il nuovo potere, ossia quella che chiamiamo la storia o altrimenti la modernità”, Pier Paolo Pasolini). La Napoli antieuropea ( “la massima gloria della tradizione napoletana è codesto senso missionario, codesta guerra intellettuale .. contro l’Europa … Il pensiero politico napoletano, come quello spagnolo in generale, fu antieuropeo .. Fino al 1700 il regno formò un blocco con il resto dei popoli della monarchia federata ispanica difendendo il teocentrismo intransigente della Cristianità di fronte alla nuova civiltà antropocentrica europea”, Francisco Elias de Tejada). La Napoli che, da sempre, quando arriva al bivio, non esita, se lo sente giusto, ad andare contromano: “Nonostante il differente orientamento della giurisprudenza comunitaria, i protocolli di cui all’accordo GATT, grazie alle leggi di ratifica ed esecuzione, attribuiscono ai singoli diritti pienamente tutelabili dinanzi alla giurisdizione nazionale”, Tribunale di Napoli, 12 novembre 1984, Soc. Montedison C. Min. fin.).

Dario Ciccarelli*

 

 

*Dal 2003 al 2007 membro della Rappresentanza Diplomatica d’Italia presso le Nazioni Unite e l’Organizzazione Mondiale del Commercio; autore de “Il Bandolo dell’Euromatassa” (Ed. Il Giglio, 2014); http://www.dariociccarelli.org

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