Ultime notizie

LA COSTITUZIONE A BRUXELLES È CARTA STRACCIA

Si difende "a più bella del mondo" che viene periodicamente calpestata da sentenze emesse da un tribunale autoproclamato

In un epoca in un cui al centro del panorama politico si pongono sempre più movimenti che si riuniscono sotto la bandiera di un nuovo collante ideologico spesso semplificato come “sovranismo” e in cui è sempre più forte un diffuso sentimento di revanchismo nazionale nei confronti delle istituzioni europee, uno degli interrogativi ricorrenti riguarda la supremazia delle norme europee sulla legislazione nazionale.

È un’arma brandita con accenti purtoppo spesso superficiali. Si tratta in realtà di un tema complesso, spesso portato alla ribalta come elemento identitario ma raramente approfondito nella sua complessa storicità.

La politica ne scorge la presenza quando su casi specifici emergono  difformità nelle applicazioni legislative ma poi fatica ad introdurre tecnicamente passaggi istituzionali in grado di intervenire – in senso più ampio – su norme e contesti giuridici.

Innanzitutto il contesto del Trattato di Roma del 1957 è quello di un’Europa che deve essere unita da interessi commerciali, orientato alla realizzazione di un mercato unico e che pertanto necessita di norme comuni che lo regolino affinchè ne sia garantito il funzionamento. È qui che si annida il primo germe di quel che avverrà in seguito. Perchè quando pensiamo a come si sia arrivati alla situazione di oggi dimentichiamo sempre che la supremazia delle norme europee è un principio elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e mai adottato in nessun trattato.

Normalmente una norma di diritto internazionale entra nell’ordinamento interno attraverso una norma nazionale che recepisce quanto pattizziamente stabilito a livello di trattati. In caso di conflitto pertanto fra una norma interna e una norma di diritto internazionale tale conflitto deve essere risolto attraverso l’applicazione del criterio cronologico: la norma posteriore prevale sull’anteriore. Quando parliamo di diritto europeo questo semplice schema appena enunciato viene disatteso. A trovare applicazione è infatti il criterio gerarchico: la norma europea prevale sulla norma interna in quanto gerarchicamente superiore. La legge europea abbandona quindi il rango di diritto internazionale per ergersi a quello di diritto costituzionale sovranazionale.

Quando gli Stati fondatori della Comunità Europa sottoscrissero il Trattato di Roma nel 1957 versavano nella profonda convinzione di firmare un normale trattato di diritto internazionale senza normare  i successivi sviluppi. La metamorfosi del diritto europeo da diritto internazionale a diritto costituzionale sovranazionale avviene in seguito attraverso una vera e propria rivoluzione giudiziale portata avanti dalla Corte Europea del Lussemburgo a partire dal caso Costa-Enel del 1964 per poi proseguire con le sentenza nei casi Frontini (1973), Simmenthal (1977) e Granital (1984).

Si tratta di una serie di sentenze che hanno completamente riscritto il nostro ordinamento costituzionale senza che la Corte Costituzionale riuscisse a comprendere la portata del fenomeno e ad arginarlo. Una Corte creata dalla volontà di stati sovrani ha autonomamente, per decenni, ridefinito i confini del proprio ruolo e ha trasformato il volto del diritto costituzionale italiano.

Lascia pertanto perplessi una certa retorica politica che agita il vessillo di un’inversione di tendenza a fini propagandistici nei comizi o attraverso emendamenti parlamentari che affermerebbero una rinnovata prevalenza dell’interesse nazionale sulle norme europee.

Il principio di supremazia non può ormai più essere contrastato attraverso un processo di creazione legislativa: nel 1973, con il caso Frontini, la Corte Costituzionale italiana trovava infatti nell’articolo 11 della Costituzione, originariamente concepito come la base giuridica necessaria per l’adesione alle Nazioni Unite, l’ombrello necessario per garantirlo a livello di ordinamento costituzionale interno. Ed essendo l’articolo 11 parte di quei principi inviolabili della Costituzione non soggetti ad abrogazione o revisione non si potrà certamente invertire la tendenza con una norma di rango legislativo primario e quasi sicuramente neanche con una riforma costituzionale restando allo stesso tempo nell’Unione Europea.

Al di là del giudizio politico sul processo di integrazione legislativa europeo il dato che mi preme sottolineare è come la Corte di Giustizia Europea abbia potuto plasmare un sovraordinamento costituzionale prevalente persino sulle stesse norme costituzionali interne senza che vi fosse l’intenzione da parte dei firmatari del Trattato di Roma e come la Corte Costituzionale o i Governi non abbiano avuto la forza o la lungimiranza di intervenire.

Francamente pietoso è poi il teatrino politico troppo spesso perpetrato a fini propagandistici su una questione in realtà di ben piu complessità.

Giova infine rammentare come l’Unione Europea e la Corte di Giustizia dovrebbero ricordare che da grandi poteri derivano grandi responsabilità: essere giudice di legittimità costituzionale comporta l’essere il principale e  ultimo garante di una comunità,  difensore di valori e interprete di speranze. E questi valori e speranze non possono essere sacrificati sull’altare delle libertà economiche.

Carlo Novero

Rispondi

Scopri di più da IL TALEBANO

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading