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DEI DELITTI E DELLE PENE ( SOSPESE )

Una volta si era considerati uomini ben prima dei 18 anni..

Ormai non passa giorno che si senta ai telegiornali, nella parte dedicata alla cronaca nera, una notizia riguardante minorenni – o minori e maggiorenni, in concorso – che commettono reati.

L’ultima, in ordine di tempo, riguarda le reiterate vessazioni perpetrate contro una persona con problemi psicologici, poi deceduta (nota: da acclararne il nesso di causalità), che ha provocato, come prima conseguenza giuridica, la contestazione per il delitto di tortura. Un elemento nuovo, in queste situazioni, sta nella circostanza che gli autori hanno ripreso, con i cellulari, le loro azioni: e questo non è l’unico caso balzato ahimè agli onori della cronaca. Il motivo del perché lo facciano non è molto chiaro o, meglio, non ha basi giuridiche – e, quindi, non di mia stretta competenza d’analisi – ma risulta un argomento che dovrebbe esser approfondito da altri professionisti che trattano queste materie. Per quanto mi riguarda, appare una scelta sicuramente controproducente (si usa volontariamente un eufemismo) giacché rappresentante (fortunatamente) la cosiddetta “smoking gun”, a suffragio della loro responsabilità penale.

Quando ad ascoltare queste notizie sono addetti ai lavori, la prima considerazione che si compie, quasi automatica, è la seguente: “Che fortuna che ha avuto uno degli autori (o gli autori) ad esser ancora minorenne/i!”. E questo perché già si sa che il percorso processuale di quest’ultimo/i sarà meno tortuoso, forse più breve, ma sicuramente con un esito più favorevole. A cosa si deve la suddetta considerazione? Semplicemente alla circostanza che sussistono (ancora) per i minorenni, autori di delitti, degli istituti giuridici a loro favore, appunto delle c.d. guarentigie. Andiamo ad analizzarle.

In primis è noto ai più che uno dei presupposti per l’imputabilità è che il soggetto abbia compiuto gli anni quattordici (e sia capace d’intendere e di volere) al momento di commissione del fatto. Tale presupposto è astrattamente corretto e rappresenta peraltro una regola di civiltà giuridica e non solo. Ma ormai accade troppo spesso che, a perpetrare gravi reati – o con gravi modalità, prima tipiche di soggetti maggiorenni –, siano giovani tredicenni e non solo. Non sarebbe, quindi, il caso di riconsiderare l’età per cui non si è imputabili, abbassando tale limite dagli attuali quattordici anni quantomeno a tredici? Non ci sarebbe troppo da scandalizzarsi se si considera che, nella tanto evoluta Inghilterra, sussiste questa possibilità così come, altro esempio, in Svizzera (con delle misure progressive in base all’età). Ma andiamo avanti.

Se poi a commettere lo stesso delitto sono stati in concorso un maggiorenne e un minorenne, cioè un soggetto che ha compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, in caso di condanna la pena per quest’ultimo sarà diminuita: tradotto, anche se è già molto chiaro, stesso reato, medesimo ruolo, ma pene differenti (e meno grave per il minorenne). È giusto quindi che due ragazzi che commettano a turno, per esempio, una violenza sessuale ricevano pene differenti perché uno con età inferiore agli anni diciotto e l’altro già maggiorenne?

Il minore non era consapevole della gravità del fatto, mentre lo commetteva, come il correo maggiorenne? Si consideri che questa diminuente è applicata in modo automatico (articolo 98 del codice penale).

Ma vi è di più. Nel pronunciare sentenza di condanna ad una pena della reclusione non superiore agli anni due il giudice, com’è forse noto, può ordinare che la pena rimanga sospesa. Se, però, il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni: tradotto, il minore di anni diciotto ha un “jolly” di un anno in più (da due a tre) rispetto al maggiorenne (articolo 163 del codice penale). In verità questa ulteriore guarentigia è mitigata dalla circostanza che, se il soggetto maggiorenne non aveva ancora compiuto ventuno anni, a suo favore la pena (sospesa) si innalzerà a due anni e sei mesi. Ci si domanda se quest’anno ulteriore – jolly appunto – sia ancora da conservarsi a favore del minore di anni diciotto.

Detto ciò, sempre pro imputato minorenne, esistono ulteriori benefici che non si analizzeranno per non entrare troppo nel tecnicismo (si richiamano solo le più tenue “misure cautelari personali diverse” a favore di questi; le “prescrizioni” specifiche che il giudice può impartire al minorenne, et. c.) decidendo di soffermarsi su un istituto in particolare che, ad avviso di chi scrive, presta il fianco a più critiche: la messa alla prova. Prima di esaminarlo nello specifico si ricorda che, durante la fase delle indagini preliminari, ossia prima della instaurazione del processo “puro”, il giudice minorile può comunque emettere una sentenza di non luogo a procedere, su richiesta del pubblico ministero, per la cosiddetta irrilevanza del fatto (se dovesse risultare la c.d. tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento). Così come i minori possono usufruire di un altro beneficio/guarentigia, ossia il perdono giudiziale.

Come si può notare, l’affermazione iniziale per cui è una fortuna esser minorenni rispetto ad esser maggiorenni, trova sostegno giuridico. Ma non basta.

L’istituto minorile che sovente ha fatto molto discutere è la c.d. sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’articolo 28 del d.p.r. 448/1998. Questo beneficio può esser concesso – e viene spesso utilizzato – nei confronti di imputati minorenni che hanno perpetrato anche gravi delitti. Non a caso gli organi di stampa hanno puntato talvolta il dito allorché un giudice ha concesso la messa alla prova a favore di imputati che avevano perpetrato violenze sessuali o omicidi, ad esempio. Ma qual è il punto dolente di questo istituto? Il problema sta nel fatto che, sospeso il processo in danno di un minore e messo, come detto, alla prova, trascorso un lasso di tempo previsto dalla legge, se tale percorso risulti positivo, il reato si estinguerà: tradotto, nessun giorno di carcere, nessuna punizione ma solo un percorso rieducativo. Può bastare tutto ciò per riabilitare un soggetto dalla commissione di un grave fatto delittuoso commesso contro coetanei o persone maggiorenni? È giusto, più che altro, applicare il suddetto istituto anche in caso di reati particolarmente violenti o aberranti? Ad avviso dello scrivente non è corretto e, per esser ancor più chiari, i tempi sono cambiati ed i soggetti anagraficamente minorenni sono ormai più maturi, svegli come si suole dire, e consapevoli sicuramente della differenza tra il male e bene.

Non sarebbe, forse, il caso di modificare questo istituto? Non sarebbe il caso, rispettando il fatto che siano ancora minorenni, di comprendere che debbano comunque “pagare” allorché commettano gravi fatti?

Parlare di questi argomenti, seppur spinosi e degni di un approfondimento – che sicuramente abbracciano più discipline oltre a quella legale/giuridica – risulta una necessità ormai improcrastinabile.

Per concludere, si ritiene sempre opportuno tutelare le fasce c.d. deboli, soprattutto i minori in qualità di vittime di reati, senza però dimenticare che gli autori di queste condotte contra legem possono essere (così come purtroppo sovente è) gli stessi minori.

Alessandro Continiello

1 Comment on DEI DELITTI E DELLE PENE ( SOSPESE )

  1. Chi compie delitti da adulto va trattato da adulto

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